Titolo NONO
Art. 78
Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni
In vigore dal 1 gen 1973
Fermo restando il disposto degli le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo o anche di esso, previsti da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell' e del sesto comma dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-78