Titolo NONO

Art. 80

Norme abrogate

In vigore dal 1 gen 1973
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, salvo quanto disposto dagli , le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni nonché quelle di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, e cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta di registro istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle società di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-80

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