Titolo OTTAVO

Art. 76

Prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta liquidata

In vigore dal 1 gen 1973
Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-76

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