Titolo SETTIMO

Art. 71

Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

In vigore dal 1 gen 1973
I pubblici ufficiali che non abbiano osservato le disposizioni dell' sono puniti con la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dalla amministrazione finanziaria possono essere sospesi dallo esercizio delle funzioni. Per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del primo comma dell', il pubblico ufficiale è punito con la pena pecuniaria indicata nel comma precedente, e può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni quando il ritardo superi i trenta giorni. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dello ufficio del registro, promuove dall'autorità competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi precedenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-71

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