Titolo SETTIMO
Art. 67
Omissione o tardività della richiesta di registrazione e della presentazione della domanda
In vigore dal 1 gen 1973
Per l'omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denuncie previste dallo si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
La pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e semprechè non sia stata notificata l'ingiunzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-67