Titolo SETTIMO
Art. 69
Insufficiente dichiarazione di valore
In vigore dal 1 gen 1978
Se l'imposta deve essere commisurata al valore venale di beni o di diritti si applica, qualora il valore definitivamente accertato superi di un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da metà a due volte la imposta dovuta sulla differenza tra i due valori.
La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente accertato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento è divenuto definitivo perché il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell', prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-69