Titolo SESTO

Art. 64

Divieto di rilascio di atti non registrati

In vigore dal 1 gen 1973
I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell' possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della registrazione con apposita attestazione da loro sottoscritta. La disposizione di cui al precedente comma non si applica: 1) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, di lodi arbitrali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; 2) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del terzo comma dell'; 3) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari. Nella ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione attestante l'uso per il quale è rilasciato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-64

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