Titolo SESTO
Art. 63
Divieto di allegare o enunciare atti non registrati
In vigore dal 1 gen 1973
Salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile, i pubblici ufficiali non possono allegare o enunciare negli atti da loro formati, non soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati.
Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo ed i pubblici ufficiali non possono ricevere in deposito nè assumere a base dei loro provvedimenti gli atti di cui al precedente comma e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso e non registrati.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia nei giudizi civili, amministrativi e arbitrali tali atti, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dello arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base agli atti medesimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-63