Titolo QUINTO
Art. 59
Recupero delle imposte prenotate a debito
In vigore dal 1 gen 1973
Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio e successive modificazioni e integrazioni.
I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali abbiano richiesto la registrazione a debito quando non osservino le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-59