Titolo QUINTO

Art. 59

Recupero delle imposte prenotate a debito

In vigore dal 1 gen 1973
Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio e successive modificazioni e integrazioni. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali abbiano richiesto la registrazione a debito quando non osservino le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-59

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