Titolo QUINTO
Art. 57
Registrazione a debito
In vigore dal 1 gen 1978
Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti. La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
2) gli atti formati nell'interesse dei detti soggetti dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
3) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-57