Titolo QUINTO
Art. 53
Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione
In vigore dal 1 gen 1973
Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denuncie previste dall' deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-53