Titolo QUINTO

Art. 52

Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

In vigore dal 1 gen 1973
All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare e, se la liquidazione è rinviata a norma del secondo comma dell', depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta. I funzionari indicati al n. 3) dell' sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al precedente comma limitatamente ai decreti di trasferimento pronunciati nei procedimenti esecutivi o agli atti da essi ricevuti. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell', numeri 1) e 2), alla registrazione d'ufficio. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio, a norma dell', l'ufficio del registro notifica apposito avviso al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati a chiedere la registrazione, con invito ad effettuare entro un termine non superiore a sessanta giorni, il pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria per omessa registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e, se già determinabile, la somma da pagare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-52

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