Titolo SECONDO

Art. 15

Registrazione d'ufficio

In vigore dal 1 gen 1973
In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati nell' la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: 1) per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate conservati presso il pubblico ufficiale che li ha formati o le ha autenticate; qualora non si rinvenga un atto pubblico o una scrittura privata iscritti nel repertorio, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi da questo desumibili; 2) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso; 3) per i contratti verbali di cui al n. 1) del primo comma dell' e per le operazioni di cui all' quando il contratto o l'operazione, in difetto di prova diretta, risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti; 4) per i contratti verbali di cui al n. 2) del primo comma dell' quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso, la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi precise e concordanti. Nelle ipotesi previste dai numeri 3) e 4) del comma precedente è ammessa la prova contraria ad esclusione di quella testimoniale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-15

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