Titolo SECONDO
Art. 16
Esecuzione della registrazione
In vigore dal 1 gen 1978
La registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.
L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni; il differimento non è consentito qualora ritardi o impedisca l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.
La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse; sono conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione, previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, così come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sulle quali viene apposto il numero e la data di registrazione.
L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
L'ufficio, in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data e il numero della registrazione, la persona nei cui interesse è stata richiesta ed il foglio è il numero del registro, trascrive la liquidazione dell'imposta ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito.
L'annotazione deve essere apposta anche sugli atti eventualmente allegati, specificando la somma riscossa per la loro registrazione.
Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell' deve esserne fatta espressa menzione.
Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per, le scritture private presentate in unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-16