Titolo SECONDO

Art. 18

Denuncia di eventi successivi alla registrazione

In vigore dal 1 gen 1973
L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di un evento che a norma degli dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata chiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. Il termine di cui al precedente comma è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. Per gli aumenti di capitale di cui all'ultimo comma dell' e per le emissioni di obbligazioni o di altri titoli di credito in serie la denuncia deve essere presentata, anziché nel termine stabilito dal primo comma, entro sei mesi dalla data della relativa deliberazione, limitatamente alle quantità sottoscritte o collocate in tale periodo, o di bimestre in bimestre per quelle intervenute successivamente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-18

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