Titolo SECONDO

Art. 14

Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

In vigore dal 1 gen 1973
Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria o per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui allo articolo precedente decorre dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia a norma del comma successivo del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autentica, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma precedente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-14

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