Titolo SECONDO
Art. 13
Termini per la richiesta di registrazione
In vigore dal 1 gen 1973
La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro sessanta giorni se formati all'estero.
Per gli inventari, le ricognizioni e le descrizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dell'inizio della loro esecuzione.
Per i provvedimenti e gli atti di cui al n. 3) dell', diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiederne la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell' la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione della sede amministrativa, legale o secondaria ovvero dal trasferimento della sede amministrativa o legale nel territorio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-13