Titolo SECONDO

Art. 17

Effetti della registrazione

In vigore dal 1 gen 1973
La registrazione attesta l'esistenza degli atti, attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile e ne assicura la conservazione. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell' e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denuncie di contratti verbali che vengono distrutte. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denuncie e degli atti formati all'estero dei quali sia ancora in possesso, nonché delle note di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-17

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