Titolo TERZO
Art. 22
Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse; eredità e comunioni indivise
In vigore dal 1 gen 1973
Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse
eredità e comunioni indivise
Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti prezzi distinti.
La disposizione del comma precedente non si applica per i crediti, nonché per i beni mobili, e le rendite facenti parte di un'eredità indivisa, o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione della cessione dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
Nelle cessioni di azienda comprensiva di beni immobili, ai fini della applicazione delle diverse aliquote le passività si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-22