Titolo TERZO

Art. 27

Risoluzione del contratto

In vigore dal 1 gen 1973
La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se è posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. In ogni altro caso l'imposta è dovuta in misura fissa se la risoluzione è gratuita e in misura proporzionale quando è pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse. Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-27

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