Titolo TERZO

Art. 28

Ratifica, convalida o conferma

In vigore dal 1 gen 1973
La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta in misura fissa, salvo il disposto dell'. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, la imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione dell'obbligazione o di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata. Il disposto del comma precedente si applica per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-28

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