Titolo TERZO
Art. 28
Ratifica, convalida o conferma
In vigore dal 1 gen 1973
La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta in misura fissa, salvo il disposto dell'.
Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, la imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione dell'obbligazione o di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
Il disposto del comma precedente si applica per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-28