Titolo TERZO

Art. 33

Contratti a prezzo indeterminato

In vigore dal 1 gen 1973
Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non può essere inferiore al minimo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-33

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