Titolo TERZO

Art. 35

Sentenze e provvedimenti giudiziari

In vigore dal 1 gen 1973
Gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, i provvedimenti che rendono esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-35

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