Titolo TERZO

Art. 40

Imposta principale, suppletiva e complementare

In vigore dal 1 gen 1973
L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto. È principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente è suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-40

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