Titolo TERZO
Art. 40
Imposta principale, suppletiva e complementare
In vigore dal 1 gen 1973
L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
È principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente è suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-40