Titolo TERZO
Art. 39
Liquidazione dell'imposta
In vigore dal 1 gen 1973
L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a cento lire delle frazioni inferiori.
L'ammontare dell'imposta non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-39