Titolo QUARTO
Art. 44
Enfiteusi
In vigore dal 1 gen 1973
Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo, ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.
Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma pagata dall'enfiteuta.
Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore venale della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-44