Titolo QUARTO

Art. 46

Valore dei crediti

In vigore dal 1 gen 1973
Per i crediti il valore imponibile è costituito dal loro importo, senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, il valore imponibile è costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-46

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