Titolo QUARTO

Art. 47

Atti ed operazioni di società e di associazioni

In vigore dal 1 gen 1973
Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, la base imponibile è costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento, calcolati forfettariamente nella misura dell'uno per cento. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore venale dei beni, diritti o aziende conferite. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilità separata. Se l'aumento avviene mediante il passaggio di riserve a capitale, l'ammontare delle riserve già assoggettate all'imposta non concorre a formare la base imponibile. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società diverse da quelle indicate al primo comma ovvero di enti, consorzi, associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, la base imponibile è costituita dal valore degli apporti, al netto delle obbligazioni e degli oneri accollatisi dalla società, ente, consorzio, associazione od organizzazione. La stessa disposizione si applica anche quando un ente, consorzio o altra associazione od organizzazione già esistente assume come oggetto esclusivo o principale della sua attività l'esercizio di attività commerciali o agricole. Per gli atti di associazione in partecipazione l'imposta si applica sul solo valore degli apporti dell'associato. Per le fusioni di società di ogni tipo la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, dei capitali e delle riserve delle società fuse, o di quelle incorporate se la fusione è eseguita mediante incorporazione. Nelle ipotesi indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell' la base imponibile è costituita dal valore netto del patrimonio appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato. Nelle ipotesi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni nel territorio dello Stato o dall'ammontare del loro aumento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-47

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