Titolo PRIMO

Art. 4

Operazioni di società ed enti esteri

In vigore dal 1 gen 1973
Sono soggetti a registrazione: a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede amministrativa di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede amministrativa di associazioni, enti pubblici e privati, consorzi ed altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, parimenti costituiti all'estero; b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede amministrativa o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella amministrativa non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità europea, della sede amministrativa di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335; e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d) ed avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea; f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede amministrativa nè quella legale in uno Stato della Comunità economica europea, semprechè, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunità l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) l'aumento dei capitali destinati alle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a). Per sede amministrativa si intende la sede della direzione effettiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-4

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