Titolo PRIMO
Art. 2
Atti soggetti a registrazione
In vigore dal 1 gen 1973
Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
1) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
2) i contratti verbali indicati nell';
3) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell';
4) gli atti formati all'estero, comprese le sentenze pronunziate dai consoli italiani, che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali su beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-2