Titolo PRIMO

Art. 2

Atti soggetti a registrazione

In vigore dal 1 gen 1973
Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: 1) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; 2) i contratti verbali indicati nell'; 3) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'; 4) gli atti formati all'estero, comprese le sentenze pronunziate dai consoli italiani, che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali su beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-2

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