Titolo TERZO

Art. 36

Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto

In vigore dal 1 gen 1973
La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-36

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