Titolo TERZO

Art. 34

Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

In vigore dal 1 gen 1973
Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell', una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto. Se la durata dell'atto è fatta dipendere dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell' l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo. Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-34

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