Titolo TERZO
Art. 30
Dichiarazione di nomina
In vigore dal 1 gen 1973
La dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge o da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione, entro tre giorni dalla data dell'atto cui si riferisce. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di un collicitante, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-30