Titolo TERZO

Art. 24

Atti a titolo oneroso e gratuito

In vigore dal 1 gen 1973
Un atto in parte gratuito e in parte oneroso è soggetto all'imposta prevista dal presente decreto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-24

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