Art. 53 · Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione
Titolo QUINTO

Art. 53

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Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

In vigore dal 1 gen 1973
Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denuncie previste dall' deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione. Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-53