Titolo SESTO

Art. 61

Comunicazione di atti e notizie

In vigore dal 1 gen 1973
I soggetti di cui all' e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali di cui all', numeri 2) e 3) debbono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. Le copie e gli estratti di cui al precedente comma, attestati conformi all'originale, debbono essere rilasciati gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai testamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-61

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