Titolo SETTIMO

Art. 68

Tardività del pagamento

In vigore dal 1 gen 1973
Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall' si applica una sopratassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-68

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