Titolo SETTIMO
Art. 68
Tardività del pagamento
In vigore dal 1 gen 1973
Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall' si applica una sopratassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-68