Titolo SETTIMO

Art. 73

Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e sopratasse

In vigore dal 1 gen 1973
L'ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse previste nel presente decreto mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso avviso. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno e del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Le pene pecuniarie e le sopratasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-73

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