Titolo SETTIMO

Art. 72

Altre infrazioni

In vigore dal 1 gen 1973
Chi presenta per la registrazione un atto che non contiene l'indicazione della data è punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila lire. Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del terzo comma dell' è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro, ai sensi dell', si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente decreto è punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-72

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