Titolo SETTIMO
Art. 70
Occultazione di corrispettivo
In vigore dal 1 gen 1973
Salva l'applicazione dell'articolo precedente, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-70