Titolo SETTIMO

Art. 70

Occultazione di corrispettivo

In vigore dal 1 gen 1973
Salva l'applicazione dell'articolo precedente, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-70

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