Titolo OTTAVO
Art. 75
Decadenza dell'azione del contribuente
In vigore dal 1 gen 1973
La restituzione dell'imposta e della sopratassa deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, per i contratti a prezzo indeterminato quando la restituzione dipenda dall'entità dell'imponibile, dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare; in ogni altro caso dal giorno in cui sia definitivamente acquisito il diritto alla restituzione.
La domanda di restituzione deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale è tenuto a rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione la domanda si considera respinta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-75