Titolo NONO

Art. 79

Restituzione di imposte a società ed enti della Comunità economica europea

In vigore dal 1 gen 1973
Le società, gli enti e gli altri soggetti di cui alla lettera a) dell', aventi la sede amministrativa o la sede legale nel territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea, hanno diritto alla restituzione delle somme o delle maggiori somme pagate a titolo di imposta di registro per le operazioni di istituzione o trasferimento in Italia di proprie sedi o di aumento dei capitali a queste destinati, compiute nell'anno 1972, che secondo le disposizioni del presente decreto non sarebbero state soggette a tributo o sarebbero state tassate in misura inferiore. Per conseguire la restituzione deve esserne fatta domanda al competente ufficio del registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-79

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