Titolo SECONDO
Art. 16 bis
Registrazione delle denunce dei contratti verbali di locazione.
In vigore dal 1 gen 1978
In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente l'imposta dovuta sulle denunce di contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, è liquidata dallo stesso denunciante ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo in un conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro affitti di Roma. Il termine predetto decorre dall'inizio della esecuzione del contratto o dalla data in cui è attuata la cessione o ha effetto la risoluzione o la proroga.
La disposizione del comma precedente si applica anche alle denunce di cui all', qualora si riferiscano a contratti scritti, già registrati, di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nello Stato.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, è stabilito il numero del conto corrente postale di cui al primo comma ed approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti fra le quali questo è stato posto in essere. L'apposizione da parte dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso l'ufficio del registro della parte del modello ad esso riservata sostituiscono la registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-16-bis