Titolo TERZO

Art. 34 bis

In vigore dal 30 dic 1978
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, comprese le annualità conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell', entro venti giorni dall'inizio dell'annualità. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693 l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorchè l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualità. Per il pagamento delle annualità successive si applica la disposizione del precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-34-bis

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