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Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
LEGGE · n. 825
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
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Indice dell’atto
19 articoli
Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2
La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti pr
Art. 3
La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sarà informata ai seguenti
Art. 4
La disciplina dell'imposta locale sui redditi sarà informata ai seguenti principi e criter
Art. 5
La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà informata alle norme comunitarie nonch
Art. 6
La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sarà informat
Art. 7
La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi
Art. 8
Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sarà riveduto in base ai seguenti
Art. 9
Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, del
Art. 10
Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso
Art. 11
Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ord
Art. 12
Entro il 31 dicembre 1977 sarà stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate
Art. 13
In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge e contestualmente all'a
Art. 14
Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'
Art. 15
Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanerà le disposizioni transito
Art. 16
Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detr
Art. 17
Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3) d
Art. 18
Il Governo della Repubblica è delegato a disporre, nei due anni successivi al primo bienni
Art. 19
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione