DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 315·23 maggio 1977
Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.
Vigente dal 13 aprile 1988 14 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario: Visto l'art.
Art. 2Durante il tirocinio gli uditori giudiziari prendono conoscenza dei diversi settori dell'a
Art. 3Presso le sedi di corte di appello l'organizzazione del tirocinio è affidata al consiglio
Art. 4Il consiglio giudiziario per l'organizzazione del tirocinio si avvale della collaborazione
Art. 5Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario è affidato il compito di curare il t
Art. 6Il piano di tirocinio di cui all'articolo precedente deve assicurare che l'uditore prenda
Art. 7Il magistrato alla cui guida l'uditore è affidato in occasione del tirocinio pratico cura
Art. 8Il consiglio giudiziario coordina il tirocinio, forma per ciascun uditore un fascicolo nel
Art. 9Durante il tirocinio la commissione speciale per gli uditori giudiziari, anche attraverso
Art. 10Al termine del tirocinio, il magistrato collaboratore del consiglio giudiziario, cui l'udi
Art. 11L'individuazione dell'ufficio presso il quale l'uditore è destinato per l'esercizio delle
Art. 12Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce di volta in volta con propria determi
Art. 13Durante il periodo di tirocinio e prima del conferimento delle funzioni, il Consiglio, su
Art. 14Le presenti norme sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari co