Art. 2

In vigore dal 3 lug 1977
Durante il tirocinio gli uditori giudiziari prendono conoscenza dei diversi settori dell'amministrazione della giustizia e, per approfondire la loro preparazione teorica e pratica, partecipano anche a incontri di studio articolati in conferenze, dibattiti, corsi di perfezionamento e specializzazione, frequenza di pubblici uffici ed istituti, nonché altre attività ritenute necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo