Art. 1

In vigore dal 3 lug 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario: Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916; Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579; Vista la tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303; Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 12 maggio 1977; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: . Con il decreto di nomina l'uditore giudiziario è addetto per lo svolgimento del tirocinio al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-1

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Art. 1 Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari. | Portale Normativo