Art. 4

In vigore dal 3 lug 1977
Il consiglio giudiziario per l'organizzazione del tirocinio si avvale della collaborazione di magistrati dotati di particolare preparazione teorica e pratica e di spiccate attitudini didattiche e capacità organizzative, prescelti tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari. | Portale Normativo