Art. 3
In vigore dal 3 lug 1977
Presso le sedi di corte di appello l'organizzazione del tirocinio è affidata al consiglio giudiziario che attua le direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-3